Salvaguardia a lungo termine dei dati del registro fondiario

Lo scopo della salvaguardia a lungo termine dei dati del libro mastro è quello di garantire su scala nazionale il ripristino dello stato del registro fondiario al momento della salvaguardia in caso di perdita o di modifica di dati cantonali. Questo, indipendentemente dal sistema informatico del registro fondiario in uso. Si tratta di una misura preventiva di sicurezza nel caso di catastrofi. Non è da confondere con i "backup" effettuati da parte dei Cantoni.

Le basi legali sono l'articolo 949a capoverso 2 cifra 7 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in collegamento con l'articolo 35 dell'Ordinanza del registro fondiario (ORF; RS 211.432.1) nonché l'articolo 23 dell'Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF; RS 211.432.11).

Ultima modifica 19.04.2024

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