Dichiarazioni e comunicazioni della Svizzera concernenti la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS)

Comunicazione concernente l’articolo 52 paragrafo 1 CAS (1)

Giusta l’art. 52 paragrafo 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAS), la Confederazione svizzera dichiara che la lista degli atti procedurali che possono essere inviati direttamente alle persone che si trovano sul territorio di un’altra Parte contraente contempla in particolare i seguenti atti:

  • le citazioni;
  • i decreti penali; 
  • le sentenze;
  • le ordinanze di non luogo a procedere; e
  • gli atti di natura penale concernenti le infrazioni in materia di circolazione stradale.

Dichiarazione concernente l’articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS (2)

Secondo l’articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS, la Confederazione Svizzera dichiara di non essere vincolata dall’articolo 54 CAS nei seguenti casi: 

  • quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti totalmente o in parte sul suo territorio; in quest’ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente in cui la sentenza è stata pronunciata;
  • quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali della Svizzera; o
  • quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale della Confederazione Svizzera in violazione dei suoi doveri d’ufficio

Per fatto che costituisce reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali della Svizzera s’intendono in particolare:

  • i crimini o i delitti contro lo Stato e la difesa nazionale (art. 265–278 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937).
    RS 311.0
  • i reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107 del Codice penale militare svizzero del 13 giugno 1927).
    RS 321.0

Comunicazione concernente l’articolo 57 paragrafo 3 CAS (3)

Secondo l’articolo 57 paragrafo 3 CAS, la Confederazione Svizzera dichiara che le autorità competenti a chiedere e ricevere le informazioni di cui all’articolo 57 paragrafo 1 CAS sono l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità di giustizia penale della Confederazione e dei Cantoni.

Comunicazione concernente l’articolo 65 paragrafo 2 CAS (4)

Giusta l’art. 65 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAS), la Confederazione svizzera comunica che le richieste di estradizione e di transito devono essere trasmesse alla seguente autorità:

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
Settore Estradizioni
Bundesrain 20
3003 Berna

T +41 58 462 11 20 (all’infuori degli orari di lavoro: +41 58 462 44 50)
F +41 58 462 53 80 (all’infuori degli orari di lavoro: +41 58 462 53 04)
E-mail: irh@bj.admin.ch

Questa autorità è altresì competente per presentare le richieste di estradizione e di transito agli altri Stati che aderiscono a Schengen.

Dichiarazione della Svizzera concernente l’articolo 41 paragrafo 9 CAS (5)

Conformemente all’articolo 41 paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAS), la Confederazione Svizzera dichiara che le modalità per l’inseguimento sul proprio territorio nazionale ad opera degli Stati Schengen con cui ha una frontiera comune sono le seguenti:

  • per la Germania:
    in virtù dell’articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti tedeschi impegnati nell’inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l’articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. In virtù dell’articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l’inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo. Questi diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni dell’acquis di Schengen nonché all’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania).
    RS 0.360.136.1
     
  • per la Francia:
    conformemente all’articolo 41 paragrafo 2 lettera a CAS, gli agenti francesi impegnati nell’inseguimento non hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di uno dei reati di cui all’articolo 41 paragrafo 4 lettera a CAS. In virtù dell’articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l’inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo;
     
  • per l’Italia:
    in virtù dell’articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti italiani impegnati nell’inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l’articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. L’inseguimento può essere effettuato senza limiti di tempo entro un raggio di 30 chilometri dalla frontiera italo-svizzera;
     
  • per l’Austria:
    in virtù dell’articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti austriaci impegnati nell’inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l’articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. In virtù dell’articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l’inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo. Questi diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni dell’acquis di Schengen nonché all’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana.
    RS 0.360.163.1

 


(1) Comunicazione non pubblicata nella RS
(2)  Dichiarazione pubblicata al seguente indirizzo : RS 0.362.31 (pagina 32)
(3) Comunicazione pubblicata al seguente indirizzo : RS 0.362.31 (pagina 32)
(4) Comunicazione non pubblicata nella RS
(5) Dichiarazione pubblicata al seguente indirizzo : RS 0.362.31 (pagina 35)

Ultima modifica 25.10.2016

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