
La tratta di esseri umani è un reato il cui perseguimento penale compete alle autorità giudiziarie cantonali. La Svizzera conosce e applica diverse norme giuridiche in materia. Secondo il Codice penale, la tratta di esseri umani è un crimine quando l’autore, con la coercizione e approfittando dello stato di necessità in cui versano le vittime, recluta esseri umani (adulti e minori), offre i loro servizi, li trasferisce da un luogo all’altro e li ospita allo scopo di sfruttarli sessualmente, come forza lavoro o di prelevare i loro organi e di realizzare, così facendo, un profitto. La tratta è spesso correlata ad altri reati come il promovimento della prostituzione, il traffico di migranti, l’entrata illegale nel Paese e le infrazioni alla legge sugli stranieri.
Reati registrati
  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Tratta di esseri umani (art. 182 CP) |
45 | 78 | 61 | 46 | 58 | 125 | 125 | 85 | 99 | 67 | 71 |
Promovimento della prostituzione (art. 195 CP) |
69 | 148 | 86 | 69 | 130 | 181 | 156 | 146 | 108 | 84 | 59 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica criminale di polizia SCP (numero di reati registrati, stato: febbraio 2022)
Condanne penali
  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Tratta di esseri umani (art. 182 CP) |
10 | 13 | 13 | 15 | 19 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | 13 |
Promovimento della prostituzione (art. 195 CP) |
15 | 20 | 23 | 35 | 30 | 15 | 12 | 19 | 12 | 17 | 21 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica delle condanne penali SUS (numero di condanne passate in giudicato, stato: aprile 2022)
Aiuti alle vittime di reati
  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
In virtù dell'art. 182 CP | 81 | 116 | 190 | 145 | 111 | 158 | 164 | 186 | 193 | 254 | 271 |
In virtù dell'art. 195 CP | 99 | 90 | 115 | 114 | 97 | 123 | 116 | 120 | 85 | 116 | 140 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica degli aiuti alle vittime di reati (casi di indennizzo, riparazione morale e consulenza correlati alla tratta di esseri umani e/o alla prostituzione, stato maggio 2022)
Vittime
  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
In virtù dell'art. 182 CP | 153 | 154 | 151 | 160 | 156 | 172 | 169 | 177 | 169 | 226 | 289 |
In virtù dell'art. 195 CP | 40 | 55 | 47 | 17 | 22 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Fonte: rapporto annuale del FIZ 2021
In Svizzera, le vittime della tratta hanno dei diritti. Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato ha diritto ad aiuto e assistenza a prescindere dalla sua nazionalità e del suo stato di soggiorno (Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, LAV; RS 312.5).
Dopo aver subito traumi, violenze fisiche e/o psichiche, le vittime della tratta hanno diritto a essere protette, affinché possano trovare un alloggio e beneficiare di assistenza medica e giuridica. Se durante il suo sfruttamento in Svizzera la vittima ha soggiornato illegalmente nel Paese, ha diritto a un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni. Questo periodo le serve per ritrovare equilibrio e stabilità e decidere se denunciare il suo carnefice e deporre contro di lui. Se la vittima è disposta a collaborare con le autorità, può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini e delle procedura giudiziaria (art. 36 OASA). Indipendentemente dalla sua disponibilità a testimoniare contro i criminali e se la situazione personale lo richiede (caso di rigore), la vittima può avere diritto a un permesso di soggiorno.
In qualità di testimone, la vittima beneficia di misure protettive durante il procedimento penale. La legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LTes; RS 312.2) sancisce inoltre che, a determinate condizioni, le misure di protezione possono essere concesse anche al di fuori di un procedimento penale e dopo la conclusione del medesimo.
Le vittime possono anche ricevere un aiuto al ritorno nel loro Paese. Si tratta di un programma che sostiene le vittime offrendo loro consulenza in vista del ritorno in patria e accorda loro aiuti finanziari e materiali al fine di facilitare la loro reintegrazione. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è responsabile di tale aiuto al ritorno. Per attuare le misure, la SEM collabora con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e con organizzazioni non governative specializzate.
Ultima modifica 23.01.2023