Art. 9 LRD – obbligo di comunicazione per sospetto fondato

L’articolo 9 LRD prevede un obbligo di comunicazione per gli intermediari finanziari, la cui violazione è soggetta a sanzioni. Ne consegue che, in caso di sospetto, l’intermediario finanziario dovrà innanzitutto chiedersi se si trova in presenza degli elementi costitutivi elencati all’articolo 9 LRD. L’elemento centrale di tale disposizione è il «sospetto fondato». Il capoverso 1 lettera a di tale disposizione statuisce infatti che l’intermediario finanziario sottostà all’obbligo di comunicazione se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con uno dei reati elencati ai numeri 1–4 della stessa lettera a.]

L’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD impone all’intermediario finanziario di effettuare una segnalazione all’Ufficio di comunicazione in caso di sospetto fondato. Il concetto giuridico generico di «sospetto fondato» non va interpretato in senso troppo restrittivo. Non corrisponde alla volontà del legislatore presumere un obbligo di comunicazione esclusivamente in presenza di conoscenze concrete. Secondo l’interpretazione che ne dà l’Ufficio di comunicazione, la comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD deve piuttosto essere fatta quando sulla scorta di diverse indicazioni, dell’obbligo particolare di chiarimento ai sensi dell’articolo 6 LRD e degli indizi che ne risultano si può presumere o perlomeno non si può escludere la provenienza criminale dei valori patrimoniali.

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1 L’intermediario finanziario che:

  
a.   sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione
d’affari:
    1.    sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP,
    2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP,
    3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
    4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
  b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
  c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione,ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

     a.    è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;
  b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP; o
  c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

1ter Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

2 Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.

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Ultima modifica 09.06.2020

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