Equiparazione per le persone ammesse provvisoriamente in caso di ricongiungimento familiare

Nel quadro dei conflitti in Jugoslavia , il Consiglio federale a sviluppato negli anni Novanta una regolamentazione per proteggere la popolazione civile costituita da rifugiati. Questa regolamentazione deve consentire, in caso di «un afflusso straordinariamente elevato di persone in Svizzera», di poter agire in modo rapido e pragmatico, concedendo una protezione ai rifugiati per tutta la durata del grave pericolo. Nel contempo si devono creare le premesse per un ritorno sicuro a livello di politica estera. Finora il Consiglio federale non si è mai avvalso della regolamentazione.      

Attualmente, le persone bisognose di protezione hanno diritto al ricongiungimento familiare immediato, il che le equipara ai rifugiati riconosciuti. Con la presente modifica della legge sull’asilo, le persone bisognose di protezione vengono ora equiparate alle persone ammesse provvisoriamente. Di fatto ciò corrisponde alla degradazione della loro situazione: le persone bisognose di protezione dovrebbero oramai, aspettare tre anni per poter presentare una richiesta di ricongiungimento familiare. Inoltre affinchè la sua domanda sia approvata la persona in questione dovrebbe rispettare gli stessi requisiti a livello di integrazione e di situazione abitativa delle persone ammesse provvisoriamente.

Invece di porre le persone bisognose di protezione in uno status inferiore, la politica, a giudizio della CFM, dovrebbe adoperarsi affinché le persone ammesse provvisoriamente ottengano una posizione migliore. Alle stesse dovrebbe essere concesso – esattamente come per i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione – un diritto al ricongiungimento familiare.

Documentazione

Ultima modifica 24.04.2019

Inizio pagina