La Svizzera è uno dei Paesi meno colpiti dal fenomeno della corruzione e dispone in generale di un diritto penale efficace in materia. Lo hanno confermato anche le valutazioni delle organizzazioni transnazionali specializzate del Consiglio d’Europa, dell’OCSE e dell’ONU. Ciononostante sono necessari singoli miglioramenti. Da una parte, la Svizzera è molto attiva su mercati internazionali dove la lotta alla corruzione è a volte lacunosa. Dall’altra, hanno sede in Svizzera numerose associazioni sportive internazionali che sono spesso il fulcro di grossi interessi economici e finanziari e le cui decisioni sono state a volte intaccate da scandali di corruzione.
Punibilità non solo in caso di distorsione della concorrenza
Nel diritto vigente la corruzione di privati è punibile soltanto se conduce a una distorsione della concorrenza ai sensi delle legge sulla concorrenza sleale. Non è invece passibile di pena in assenza di una classica situazione di concorrenza. Questa situazione è stata criticata soprattutto in relazione ad atti di corruzione nelle associazioni sportive internazionali. Il nuovo disciplinamento permette di punire anche questi atti di corruzione, commessi ad esempio nell’ambito dell’assegnazione di grandi eventi sportivi.
Perseguimento d’ufficio
Nel diritto vigente la corruzione di privati è perseguita soltanto su querela della parte lesa. L’assenza di condanne e i pochissimi casi pendenti inducono a concludere che la condizione della querela di parte costituisca un ostacolo troppo elevato per il perseguimento efficace della corruzione di privati. Con il nuovo diritto la corruzione di privati diventa un reato perseguibile d’ufficio, poiché il suo perseguimento efficace è d’interesse pubblico.
Oltre alle modifiche nel settore della corruzione di privati, il Consiglio federale propone di estendere leggermente il campo d’applicazione delle disposizioni penali sulla concessione e l’accettazione di un indebito vantaggio. In futuro sarà contemplato anche il caso in cui a un pubblico ufficiale è concesso un indebito vantaggio a favore di un terzo. Tale comportamento è anch’esso contrario a un comportamento trasparente e integro del pubblico ufficiale. Pertanto il disegno di legge applica le disposizioni penali anche ai casi in cui l’indebito vantaggio è a favore di un terzo e non soltanto quando, come nel diritto vigente, è a favore del pubblico ufficiale stesso.
Ultima modifica 30.04.2014
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