Il nuovo articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità dei "reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi" è entrato in vigore lo stesso giorno della votazione popolare, ossia il 30 novembre 2008. Per garantire la certezza e l’applicazione uniforme del diritto, le modifiche legislative specificano i concetti di "fanciulli impuberi" e di "reati sessuali o di pornografia". Vengono dunque definiti come impuberi i fanciulli che non hanno ancora compiuto i dodici anni. Imprescrittibili sono i seguenti reati sessuali gravi, se commessi su bambini di età inferiore ai dodici anni: atti sessuali con fanciulli nonché coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate e sfruttamento dello stato di bisogno.
Una disposizione transitoria prevede inoltre l’applicazione dell’imprescrittibilità anche ai reati commessi prima del 30 novembre 2008, ma non ancora caduti in prescrizione in quella data. L’estensione dell’imprescrittibilità ai reati già prescritti prima del 30 novembre 2008 non sarebbe invece compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza corrente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il 15 giugno 2012 l’Assemblea federale ha approvato le pertinenti modifiche legislative. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 4 ottobre 2012.
Documenti
- Bundesgesetz (PDF, 103 kB, 31.10.2012)
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Loi fédérale (PDF, 97 kB, 31.10.2012)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 31.10.2012
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