La Convenzione dell’ONU costituisce il primo strumento che fissa norme di portata mondiale per combattere la corruzione. Essa contiene fra l’altro disposizioni sulla prevenzione della corruzione e regole sulla cooperazione internazionale. Obbliga gli Stati aderenti a punire varie forme di corruzione, fra le quali la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e quella attiva di funzionari pubblici stranieri. La Convenzione stabilisce inoltre che i valori patrimoniali acquisiti illecitamente devono essere restituiti a determinate condizioni.
Il diritto svizzero vigente soddisfa le esigenze della Convenzione
La Convenzione rappresenta un passo importante nella lotta internazionale contro la corruzione. È nell'interesse del nostro Paese che la lotta contro questa grave forma di criminalità sia organizzata a livello mondiale secondo norme più efficaci e che la collaborazione tra gli Stati Parte possa essere intensificata e semplificata. Il diritto svizzero vigente soddisfa le esigenze della Convenzione anche grazie alla completa revisione delle norme penali in materia di corruzione in occasione dell’adesione ad altri accordi internazionali. Il 31 maggio 2000 la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e il 1° luglio 2006 ha aderito alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e al Protocollo aggiuntivo. Nell'ambito dell'attuazione di queste Convenzioni, le norme penali contro la corruzione di pubblici ufficiali nazionali e esteri, nonché la corruzione in ambito privato sono state completamente modificate per affrontare le sfide costituite dalla corruzione sistemica e transnazionale.
Documenti
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
(FF 2007 6733)
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Messaggio
(FF 2007 6665)
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Decreto federale
(FF 2007 6731)
Ultima modifica 21.09.2007
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