La Convenzione del Consiglio d’Europa, entrata in vigore nel 2007, obbliga gli Stati contraenti a punire azioni che, pur non costituendo atti terroristici, potrebbero condurre a reati di matrice terroristica. In concreto, gli Stato contraenti rendono punibili l’istigazione pubblica a commettere atti terroristici, nonché il reclutamento e l’addestramento di terroristi. La nuova convenzione integra la Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, già attuata dalla Svizzera.
Il diritto svizzero soddisfa in ampia misura i requisiti della Convenzione. In vista di un’adesione del nostro Paese va in particolare vagliata l’introduzione di una disposizione penale che contempli le azioni a monte di un previsto atto terroristico. Conformemente ai principi della Convenzione, tale punibilità anticipata ed estesa deve tuttavia essere proporzionata. Vanno evitate inutili ingerenze nelle libertà fondamentali.
Dopo la firma della Convenzione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) redigerà il messaggio riguardante l’attuazione.
Documenti
- Konvention (PDF, 50 kB, 28.06.2012)
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Convention (PDF, 252 kB, 28.06.2012)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 28.06.2012
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