La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
Obblighi degli Stati Parte
Gli Stati Parte si impegnano a punire la partecipazione a un'organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro e a considerare la punibilità della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri. Sono inoltre tenuti a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche e ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati.
Particolare attenzione alle donne e ai bambini
Il Protocollo addizionale contro la tratta di persone si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere di natura sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). Il Protocollo prevede in particolare di punire e prevenire tali atti, di tutelare le vittime e di rafforzare la cooperazione internazionale.
Maggiore protezione contro i passatori
Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti prevede l'obbligo di sanzionare il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti.
Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. Resta insufficiente unicamente la norma penale vigente in materia di traffico di esseri umani, che è però stata riveduta per contemplare anche lo sfruttamento commerciale oltre a quello sessuale; il relativo avamprogetto è già stato posto in consultazione.
Ultima modifica 15.12.2003
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