Esecuzione penale in via sostitutiva


1. Definizione

Molti Paesi non estradano i propri cittadini. Per evitare che le persone condannate in via definitiva possano sottrarsi alla sanzione (pena o misura) fuggendo o ritornando nel loro Paese di origine, l’esecuzione della sanzione può in determinati casi essere delegata al Paese di origine. A tal fine occorre presentare una domanda di esecuzione penale in via sostitutiva. Il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen prevedono una tale esecuzione se sono adempite determinate condizioni.

In Svizzera le condizioni nonché le norme procedurali sull’assunzione e la delega dell’esecuzione penale sono disciplinate dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. L’Ufficio federale di giustizia (UFG, Settore estradizione) è competente per ricevere e presentare domande di esecuzione penale in via sostitutiva. Soltanto pochi altri Stati (la Germania e l’Austria) prevedono per legge possibilità analoghe di cooperazione intergovernativa in tale settore. Molti Stati si limitano invece alle forme di cooperazione previste dalle due Convenzioni internazionali. Di conseguenza, l’esecuzione penale in via sostitutiva oltre le frontiere nazionali è effettivamente possibile soltanto in pochi casi.

2. Condizioni secondo le Convenzioni internazionali

Il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (art. 2) e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (art. 68) prevedono le seguenti condizioni:

  • la sentenza deve essere definitiva ed esecutiva;
  • la persona condannata deve essere fuggita dallo Stato in cui è stata pronunciata la condanna verso il suo Stato di origine prima o durante l’espiazione della sanzione per eludere in parte o del tutto l’esecuzione della pena. Il condannato che si reca legalmente nel suo Paese di origine, ad esempio dopo la liberazione dalla carcerazione preventiva, non è considerato evaso ai sensi delle due Convenzioni;
  • il reato deve essere punibile sia nello Stato di condanna sia nello Stato di esecuzione;
  • i due Stati si sono scambiati i documenti necessari: la Stato richiedente trasmette i dati personali, la sentenza definitiva, le disposizioni penali applicabili nonché informazioni sulla pena già scontata; lo Stato richiesto fornisce informazioni sulla natura e sulla ripresa della sentenza estera e sulle disposizioni penali applicabili;
  • i due Stati si sono accordati sulla delega dell’esecuzione penale. Il consenso della persona evasa non è invece necessario. Lo Stato di condanna può chiedere allo Stato di esecuzione di attuare misure cautelari (p.es. ritiro dei documenti d’identità oppure arresto), per impedire al condannato di lasciare il Paese di esecuzione prima della decisione in merito alla delega dell’esecuzione penale;
  • alla ricezione della domanda di esecuzione penale in via sostitutiva devono restare da scontare almeno sei mesi della sanzione.

Anche se sono soddisfatte tutte le condizioni, gli Stati membri della Convenzione non hanno alcun obbligo di accogliere una domanda di esecuzione penale in via sostitutiva.

La modifica del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 22 novembre 2017, consentirà in futuro di delegare l’esecuzione penale anche se il condannato si è recato legalmente nel suo Stato di origine. La menzionata modifica entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri. L’applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore sarà possibile tra gli Stati che in sede di ratifica rilasciano una dichiarazione in tal senso. Finora la modifica del Protocollo addizionale è stata firmata da 9 Stati e ratificata da uno (stato: 5 febbraio 2019).

3. Condizioni per l’assunzione dell’esecuzione penale secondo il diritto svizzero

Le sentenze definitive ed esecutive di uno Stato estero possono, su richiesta di tale Stato, essere eseguite in Svizzera anche se il condannata non è considerato un  evaso ai sensi delle due Convenzioni internazionali oppure se la Svizzera non è vincolato a tale Stato da questi due strumenti internazionali. In virtù dell’AIMP l’esecuzione di una sanzione straniera è possibile se

  • il condannato dimora in Svizzera o deve rispondere in Svizzera di un reato grave;
  • il reato commesso all’estero è punibile anche in Svizzera (art. 94) e
  • lo Stato estero concede la reciprocità (art. 8).
  • L’articolo 85 prevede inoltre che l’estradizione non è ammissibile (p. es. a causa della cittadinanza svizzera del condannato oppure perché il reato non dà luogo all’estradizione) ed è garantito che lo Stato richiedente, dopo l’assoluzione o l’esecuzione penale in Svizzera, non procederà ulteriormente per lo stesso fatto contro il condannato.  Se il condannato è un cittadino straniero, l’assunzione dell’esecuzione penale deve sembrare appropriata alla luce delle condizioni personali e del reinserimento sociale dello stesso.

Previa consultazione con l’autorità cantonale di esecuzione, l’UFG decide se accogliere la domanda di esecuzione penale in via sostitutiva. In caso affermativo, l’UFG trasmette gli atti e la rispettiva domanda all’autorità di esecuzione cantonale e ne informa lo Stato richiedente. L’autorità di esecuzione (di norma l’autorità cantonale di esecuzione penale oppure a seconda del Cantone il ministero pubblico) si rivolge al giudice cantonale competente per condurre la procedura di exequatur.

In tale procedura il giudice decide, se la sentenza penale straniera può essere eseguita in Svizzera e quale sanzione va scontata. Le sanzioni pronunciate all’estero possono essere eseguite in Svizzera solo se non superano la pena massima prevista dal diritto svizzero per il reato in questione. I motivi di inammissibilità o di rifiuto dell’esecuzione sono disciplinati agli articoli 95 e 96 AIMP. La decisione di exequatur può essere impugnata dinnanzi all’organo cantonale di ricorso competente. Mentre la decisione cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso dinnanzi al Tribunale federale.

4. Condizioni per la delega dell’esecuzione penale all’estero secondo il diritto svizzero

La delega dell’esecuzione penale all’estero presuppone che sia stata pronunciata una sentenza svizzera definitiva ed esecutiva. Le autorità cantonali di esecuzione possono proporre all’UFG di presentare a uno Stato estero una domanda d’esecuzione penale in via sostitutiva se

  • vi è la garanzia che lo Stato estero rispetti il carattere vincolante della sentenza svizzera;
  • e tale delega lascia presupporre un migliore reinserimento sociale della persona condannata o se l’estradizione in Svizzera non è possibile.

Vanno inoltre rispettate le disposizioni generali dell’AIMP riguardo ad eventuali ostacoli e questioni procedurali. È particolarmente importante che tali domande possano essere presentate all’estero soltanto se anche la Svizzera è in grado di dar seguito a una corrispondente richiesta estera (art. 30 AIMP).

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Ultima modifica 31.01.2023

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