Intervento del direttore Heinrich Koller, Ufficio federale di giustizia

Vale il testo parlato

Riassunto

Secondo la volontà dei promotori dell'iniziativa, l'esame per stabilire se l'internamento è ancora legittimo in un caso specifico è possibile soltanto a condizioni estremamente restrittive. Ciò potrebbe avere come conseguenza che non sia possibile liberare un criminale dall'internamento, sebbene sia comprovatamene diventato innocuo. L'approccio "rischio zero" dell'iniziativa potrebbe quindi scadere in un modello delle "zero opportunità", modello che non trova la sua ragion d'essere in uno Stato di diritto.

L'iniziativa non esclude espressamente un esame periodico dell'internamento. Essa è quindi compatibile con la CEDU soltanto grazie a un'interpretazione molto estesa del suo tenore.

Nel caso in cui l'iniziativa fosse accettata, occorrerebbe inserire un secondo tipo d'internamento nel Codice penale. Tale norma legale dovrebbe concretizzare in modo compatibile con il diritto internazionale le condizioni del nuovo articolo costituzionale.

Intervento

Gentili signore, egregi signori,

dato che i precedenti oratori hanno già formulato numerose obiezioni nei confronti dell'iniziativa e illustrato i vantaggi del nuovo Codice penale, io desidero soffermarmi su un'obiezione molto particolare nei confronti dell'iniziativa, obiezione che mi sta particolarmente a cuore.

Giusta l'articolo 5 numero 4 della CEDU vi è il diritto dell'esame giu-diziario della legittimità della privazione della libertà anche qualora detta legittimità dipenda da situazioni personali (ad es. infermità, alcolismo o tossicodipendenza) o da altre circostanze mutevoli. Lo stesso vale quando nuove circostanze mettono in dubbio la legalità del provvedimento a posteriori o se in seguito alla decisione giudiziaria emergono nuove domande sulla legalità della privazione della libertà. Lo stesso principio è sancito dall'articolo 31 della Costituzione federale.

Secondo la volontà degli iniziativisti, tuttavia, in futuro l'esame atto a stabilire se l'internamento a vita ordinato nel singolo caso è ancora legittimo sarà ammesso soltanto a condizioni estremamente restrittive. Con l'iniziativa sussiste il rischio che il criminale in questione non sia più soltanto internato, ma addirittura recluso a vita. Ciò potrebbe portare all'inaccettabile risultato che non si possa liberare un criminale dall'internamento, nonostante sia comprovatamente diventato innocuo, ad esempio a causa dell'età avanzata o in seguito a una grave malattia che lo ha reso invalido, o possa essere curato in un'istituzione terapeutica dotata di misure di sicurezza.

In questo modo, l'approccio "rischio zero" dell'iniziativa potrebbe scadere ben presto in un modello delle "zero opportunità". In uno Stato di diritto come il nostro in cui l'esecuzione delle pene si basa sul principio della dignità umana, non vi è tuttavia spazio per una politica delle "zero opportunità". Al fine di proteggere la collettività, è legittimo, anzi doveroso, che l'internamento di un criminale pericoloso duri tanto quanto è necessario. Tuttavia, ignorare a priori la capacità del criminale di riscattarsi dalla sua condizione e quindi escludere una sua eventuale liberazione, significa violare la sua dignità umana.

Fino a oggi il Consiglio federale ha sempre sostenuto che è possibile interpretare l'iniziativa conformemente alla CEDU. Da un lato, essa non esclude espressamente un esame periodico dell'internamento. Dall'altro, essa è compatibile con la CEDU soltanto grazie a un'interpretazione molto estesa del suo tenore.

Tuttavia, il Consiglio federale ha già sottolineato nel suo messaggio all'attenzione del Parlamento che detta interpretazione molto estesa potrebbe superare le intenzioni dei promotori dell'iniziativa. Ci troviamo quindi di fronte a un'iniziativa parlamentare che promette ciò che non può mantenere.

Nel caso in cui l'iniziativa fosse accettata dovremmo probabilmente preparare un disegno di legge che preveda l'inserimento di un secondo tipo d'internamento nel Codice penale. Tale internamento si atterrà alle condizioni del nuovo articolo costituzionale garantendo, nel contempo un'attuazione compatibile con la CEDU.

Ultima modifica 19.01.2004

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