Vietare le società mercenarie in Svizzera

Berna, 23.01.2013 - Il Consiglio federale intende vietare le società mercenarie in Svizzera e introdurre un obbligo di dichiarazione per le prestazioni di sicurezza all’estero. Mercoledì ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP).

Tramite questa legge il Consiglio federale intende in particolare contribuire a preservare la neutralità svizzera e a garantire il rispetto del diritto internazionale. La legge si applica alle società che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza all'estero o che in Svizzera esercitano attività correlate a simili prestazioni. Comprende anche le società con sede in Svizzera che controllano imprese attive all'estero (società holding).

Nessuna partecipazione alle ostilità

La nuova legge vieta alle società di sicurezza con sede in Svizzera di partecipare direttamente alle ostilità nel quadro di un conflitto armato all'estero. Tale divieto del mercenarismo comprende in particolare il reclutamento, la formazione e la messa a disposizione a titolo di intermediario di personale in Svizzera e all'estero. Le società di sicurezza non possono nemmeno esercitare attività che favoriscono gravi violazioni dei diritti umani. Ad esempio, è vietata la gestione di un carcere in uno Stato in cui si ricorre notoriamente alla tortura.

Avviamento di una procedura in caso di sospetto

Ogni società che intende fornire prestazioni di sicurezza all'estero deve dichiararlo preventivamente all'autorità competente. Quest'ultima comunica entro 14 giorni alla società se avvia una procedura d'esame, in quanto l'attività prevista potrebbe essere contraria agli obiettivi della legge. Vanno esaminate con particolare attenzione, ad esempio, le prestazioni in una zona di crisi o di conflitto oppure le prestazioni tese a sostenere sul piano operativo o logistico forze armate o di sicurezza straniere. Se il sospetto è confermato, l'autorità vieta l'attività prevista. Diverse misure di controllo garantiscono l'attuazione efficace della legge: in determinate circostanze l'autorità può ispezionare senza preavviso i locali commerciali della società, prendere visione dei documenti utili e confiscare materiale. Le violazioni della legge sono punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sistema d'autorizzazione respinto

In alternativa, il Consiglio federale ha esaminato un sistema che imponga alle società di sicurezza di ottenere un'autorizzazione per determinate attività. Un tale sistema d'autorizzazione sarebbe correlato a un considerevole onere burocratico e finanziario. Inoltre, la concessione di un'autorizzazione potrebbe essere fraintesa come una garanzia da parte delle autorità svizzere. Il sistema di divieto correlato all'obbligo di dichiarazione previsto dal Consiglio federale consente invece di rilevare senza un onere notevole le attività problematiche, di verificare celermente la situazione e di imporre efficacemente eventuali divieti o limitazioni.

Applicabile anche alle autorità federali

La nuova legge è applicabile anche alle autorità federali che incaricano società di sicurezza di svolgere determinati compiti di protezione all'estero. Il possibile impiego si limita alla protezione di persone nonché alla sorveglianza di beni e immobili. Le autorità di sicurezza devono in particolare assicurarsi che la società di sicurezza adempia determinati requisiti (buona reputazione, gestione impeccabile dell'attività e sistema di controllo interno). Inoltre il personale accuratamente selezionato deve disporre di una formazione adeguata. In linea di principio il personale non è armato a meno che la situazione non esiga il porto di un'arma per reagire in una situazione di legittima difesa o stato di necessità. Soltanto se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti il Consiglio federale può autorizzare in via eccezionale l'uso della coercizione e delle misure di polizia.


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Ultima modifica 30.01.2024

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