Attuazione dell’iniziativa sull’imprescrittibilità: la modifica legislativa entra in vigore

Berna, 31.10.2012 - Il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2013 le disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare che concretano la norma costituzione accolta da Popolo e Cantoni il 30 novembre 2008 con l’iniziativa popolare sull’imprescrittibilità. Di conseguenza sono imprescrittibili gli abusi sessuali gravi commessi su bambini di età inferiore ai dodici anni. La norma si applica anche ai reati non ancora caduti in prescrizione il 30 novembre 2008.

Il nuovo articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei "reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi" è entrato in vigore lo stesso giorno della votazione popolare, ossia il 30 novembre 2008. Per garantire la certezza e l'applicazione uniforme del diritto, le modifiche legislative specificano i concetti di "fanciulli impuberi" e di "reati sessuali o di pornografia". Vengono dunque definiti come impuberi i fanciulli che non hanno ancora compiuto i dodici anni. Imprescrittibili sono i seguenti reati sessuali gravi, se commessi su bambini di età inferiore ai dodici anni: atti sessuali con fanciulli nonché coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate e sfruttamento dello stato di bisogno.

Una disposizione transitoria prevede inoltre l'applicazione dell'imprescrittibilità anche ai reati commessi prima del 30 novembre 2008, ma non ancora caduti in prescrizione in quella data. L'estensione dell'imprescrittibilità ai reati già prescritti prima del 30 novembre 2008 non sarebbe invece compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza corrente della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il 15 giugno 2012 l'Assemblea federale ha approvato le pertinenti modifiche legislative. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 4 ottobre 2012.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 30.01.2024

Inizio pagina

Abonnarsi ai comunicati

https://www.egris.admin.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-46530.html