Vietare le società di mercenari; Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione

Berna, 12.10.2011 - Il Consiglio federale intende vietare le società di mercenari in Svizzera. Oltre alla partecipazione diretta alle ostilità nell'ambito di un conflitto armato, dovranno essere vietate altre attività svolte all'estero da società di sicurezza private, se ledono gli interessi della Svizzera. In aggiunta a questi divieti, il Consiglio federale propone che questo tipo di società siano tenute ad un ampio obbligo di dichiarazione in base al quale dovranno sottoporre al previo esame dell'autorità federale competente tutte le loro attività svolte all'estero. Mercoledì il Consiglio federale ha posto in consultazione il pertinente avamprogetto di legge.

L'avamprogetto intende contribuire ad assicurare la sicurezza interna ed esterna del Paese, a raggiungere gli obiettivi di politica estera, a preservare la neutralità della Svizzera e a garantire il rispetto del diritto internazionale. La nuova legge sarà applicabile alle società che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero o che esercitano in Svizzera attività correlate a tali prestazioni. Vi saranno inoltre sottoposte le società con sede in Svizzera che controllano società di sicurezza attive all'estero (holding).

Divieti e codice di condotta

L'avamprogetto di legge prevede in particolare il divieto di partecipare direttamente alle ostilità nell'ambito di un conflitto armato all'estero (divieto di "mercenarismo"). Sarà inoltre vietato assumere, formare, mettere a disposizione in Svizzera personale di sicurezza in vista di una partecipazione diretta alle ostilità. Infine, non sarà ammesso fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza legate a violazioni gravi dei diritti dell'uomo. L'avamprogetto di legge impone anche il rispetto del Codice di condotta internazionale del 9 novembre 2010 per i servizi privati di sicurezza, che prevede in particolare che le società di sicurezza private rinuncino a qualsiasi atto offensivo e limitino il ricorso alla violenza letale ai casi di autodifesa e di difesa della vita di terzi.

Obbligo di dichiarazione preliminare delle attività svolte

Un obbligo di dichiarazione generale garantisce il controllo statale delle società di sicurezza private che dalla Svizzera forniscono prestazioni all'estero. Tutte le società interessate sono tenute a comunicare precedentemente all'autorità federale competente le attività che intendono svolgere. Tale autorità verifica che le attività dichiarate rispettino gli obiettivi della legge. Se non è questo il caso, le vietano. Le società di sicurezza possono invece continuare a fornire all'estero le prestazioni che non sono considerate problematiche. Le infrazioni alla legge vengono punite con sanzioni amministrative e penali. Per le attività vietate dalla legge l'avamprogetto prevede la pena detentiva fino a tre anni.

Rinuncia ad un sistema di autorizzazioni

Secondo il parere del Consiglio federale, il disciplinamento proposto permette di registrare, esaminare ed eventualmente vietare le attività e i servizi problematici di società di sicurezza private. Questa soluzione semplice ed efficace è preferita rispetto ad un complesso e burocratico sistema di autorizzazioni che richiederebbe all'autorità competente di intraprendere approfondite ricerche concernenti la società di sicurezza e il suo personale. L'autorità dovrebbe inoltre esaminare il rispetto delle condizioni di autorizzazione all'estero, il che comporterebbe costi onerosi. Questo tipo di autorizzazione inoltre potrebbe essere interpretato come una sorta di garanzia da parte delle autorità svizzere e spingere nuove società di sicurezza estere a stabilirsi nel nostro Paese. Inoltre, la percezione che potrebbero avere gli Stati esteri che la Svizzera si porti garante di determinate società di sicurezza potrebbe risultare particolarmente problematica nel caso in cui questi commettano infrazioni nell'ambito della loro attività.

Attività su mandato della Confederazione

L'avamprogetto di legge disciplina anche l'impiego di società private di sicurezza su mandato della Confederazione. Le autorità federali possono infatti incaricare società di sicurezza private per la protezione delle persone, la sorveglianza di immobili e altri compiti di protezione all'estero. A tale scopo devono assicurarsi che queste società soddisfino diversi requisiti e che il loro personale di sicurezza disponga di una formazione adeguata al compito di protezione. Il personale di sicurezza è autorizzato all'impiego della coercizione e di misure di polizia soltanto se è richiesto dal compito di protezione che deve svolgere e se la legislazione applicabile lo permette. L'uso di armi è autorizzato solo per lo svolgimento del compito di protezione e in situazioni di necessità.

La consultazione si concluderà il 31 gennaio 2012.


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Ultima modifica 30.01.2024

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