Uniformare il diritto in materia di prescrizione; Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione parziale del CO

Berna, 31.08.2011 - Il Consiglio federale intende prolungare i termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità, affinché le pretese di risarcimento possano essere fatte valere anche in caso di danni tardivi. Ai fini della certezza giuridica, intende inoltre uniformare l’intero diritto in materia di prescrizione nell’ambito del diritto privato. Mercoledì, ha posto in consultazione la pertinente revisione del Codice delle obbligazioni (CO).

Il diritto in vigore disciplina la prescrizione in modo non unitario. Oltre alle disposizioni generali del CO esistono numerose disposizioni speciali divergenti, il che rende complicato il diritto in materia di prescrizione. Inoltre i termini di prescrizione del diritto extracontrattuale sono in generale troppo brevi. A ciò si aggiungono molte questioni controverse che creano notevoli incertezze. Con la revisione del CO posta in consultazione oggi, il Consiglio federale intende porre rimedio a tali problemi. Oltre a prolungare i termini di prescrizione, come richiesto dalla mozione "Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile" (07.3763), la revisione prevede anche di uniformare il diritto in materia di prescrizione. Le disposizioni generali del diritto in materia di prescrizioni si applicheranno a tutte le pretese di diritto privato indipendentemente dal fatto che risultino da contratto, atto illecito o indebito arricchimento.

Migliore protezione dei danneggiati

Prolungando i termini di prescrizione, il Consiglio federale intende proteggere meglio soprattutto chi subisce danni tardivi o danni a lungo termine. L'idea dei doppi termini, che si è consolidata nell'ambito dei reati e dell'indebito arricchimento, è ripresa nell'avamprogetto anche per tutte le pretese. A qualsiasi pretesa si applica pertanto un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone un termine massimo di 30 anni.

L'inizio del decorso del termine relativo di prescrizione si fonda su criteri soggettivi. Il termine decorre dal momento in cui il creditore ha preso atto dei danni subiti e ha conoscenza dell'identità del debitore. Il termine assoluto decorre invece in generale dal momento dell'esigibilità del credito. Per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei danni, l'avamprogetto si fonda sul momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno.

Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, l'avamprogetto consente alle parti di modificare contrattualmente i termini di prescrizione. Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del tipo di pretesa. A tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha tuttavia carattere illimitato. L'avamprogetto prevede infatti un termine minimo e un termine massimo. Saranno infine dichiarate nulle le condizioni generali di contratto che riducono i termini di prescrizione previsti dalla legge in caso di danni alle persone.

La procedura di consultazione sulla revisione del CO si concluderà il 30 novembre 2011.


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Ultima modifica 30.01.2024

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