Società di sicurezza: obbligo d’informare e divieto di esercitare determinate attività; Entro la metà dell’anno il DFGP elaborerà un avamprogetto per la procedura di consultazione

Berna, 16.02.2011 - In futuro, le società di sicurezza private che intendono svolgere attività all’estero a partire dalla Svizzera saranno obbligate a informarne l’autorità federale competente. Determinate attività nelle regioni di crisi e di conflitto saranno inoltre vietate per legge. Mercoledì il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un avamprogetto corrispondente per la procedura di consultazione.

Sulla base di un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), elaborato di concerto con un gruppo di lavoro interdipartimentale e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale ha definito i tratti principali del futuro disciplinamento secondo cui le società di sicurezza private domiciliate in Svizzera e operanti all'estero sottostanno all'obbligo d'informarne preliminarmente l'autorità federale competente. Sono assoggettate al disciplinamento anche le aziende domiciliate in Svizzera con partecipazioni a società di sicurezza e società militari private (holding).

La legge vieta le attività in regioni di crisi e di conflitto incompatibili con gli impegni internazionali assunti e i principi di politica estera della Svizzera (ad es. la partecipazione a combattimenti o ad atti di violenza in vista della capitolazione di un regime). L'autorità competente può tuttavia anche ordinare un divieto qualora le attività pianificate contraddicano gli interessi nazionali quali, ad esempio, la politica umanitaria, gli sforzi profusi a favore del diritto internazionale, la politica di neutralità, ma anche la sicurezza della Svizzera, cui determinati mandati potrebbero arrecare un pregiudizio. Gli offerenti delle attività ammesse devono rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge; in caso contrario, saranno puniti con misure amministrative o sanzioni penali.

Sviluppo del mercato in Svizzera

Nel 2008 il Consiglio federale aveva deciso di rinunciare, per il momento, a un disciplinamento per le società di sicurezza private che intervengono nelle zone di crisi e di conflitto all'estero a partire dalla Svizzera. Alla luce dei recenti sviluppi sul mercato svizzero, tuttavia, il Consiglio federale ritiene fondato il fabbisogno normativo. Con la Aegis Group Holdings SA, domiciliatasi l'anno scorso in Svizzera, per la prima volta una ditta internazionale che controlla una delle più importanti società di sicurezza operante in regioni di crisi e di conflitto, ha stabilito la propria sede commerciale in Svizzera. In otto Cantoni, inoltre, sono attive circa venti società di sicurezza che offrono prestazioni simili. I due concordati cantonali armonizzano sì i disciplinamenti delle prestazioni di sicurezza private in Svizzera, ma non contemplano le prestazioni fornite dalla Svizzera all'estero.

Impegno internazionale della Svizzera

Anche l'impegno internazionale della Svizzera, il cui contributo all'elaborazione di due documenti è stato capitale, è a favore di una normativa nazionale. Il "Documento di Montreux" del 17 novembre 2008 elenca gli impegni di diritto internazionale di società di sicurezza e società militari private e contiene raccomandazioni che aiutano gli Stati ad adempiere ai loro obblighi internazionali. Firmando il Codice di condotta internazionale del 9 novembre 2010 una sessantina di società di sicurezza private si sono impegnate in particolare a rinunciare ad azioni offensive e a limitare l'uso della violenza letale ai casi di legittima difesa e di difesa della vita di terzi.


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Ultima modifica 30.01.2024

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