Soluzioni su misura anziché più vacanze per tutti

Berna, 18.06.2010 - Allungare le vacanze rischia di ridurre il margine di manovra per gli aumenti salariali e la diminuzione del tempo di lavoro comportando, di rimando, anche svantaggi per i lavoratori. Il Consiglio federale vuole mantenere l’attuale regolamentazione sulle vacanze che ha dato buona prova e raccomanda di respingere l’iniziativa popolare "6 settimane di vacanza per tutti" senza proporre un controprogetto. Venerdì ha licenziato il relativo messaggio destinato al Parlamento.

L'iniziativa popolare "6 settimane di vacanza per tutti", corredata di 107i639 firme valide e depositata in Cancelleria federale il 26 giugno 2009, chiede di integrare l'articolo 110 della Costituzione federale come segue: "Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno". A motivazione della loro richiesta, i promotori dell'iniziativa adducono fattori quali l'accresciuta produttività sul lavoro, la salute dei lavoratori, l'intento di migliorare la compatibilità tra lavoro e famiglia, le deplorevoli differenze settoriali e il ritardo della Svizzera rispetto ad altri Paesi. Secondo il Consiglio federale questi motivi non legittimano l'allungamento delle vacanze proposto.

Pur condividendo la richiesta dei promotori dell'iniziativa di rendere i lavoratori partecipi dell'accresciuta produttività, il Consiglio federale è convinto che i progressi in questo campo non vadano compensati su un unico fronte, in specie quello delle vacanze. Per molti lavoratori sono infatti altrettanto importanti l'orario di lavoro e lo stipendio. L'allungamento proposto riduce il margine di manovra e può comportare, di rimando, svantaggi per i lavoratori. La regolamentazione delle vacanze in vigore, invece, permette alle parti sociali di trovare soluzioni su misura.

Le vacanze contribuiscono al benessere e quindi alla salute dei lavoratori, ma allungarle rischia di rivelarsi controproducente, in quanto non è affatto garantito che il datore di lavoro aumenti l'effettivo del personale: se rinuncia a farlo, "più vacanze" rischia di divenire sinonimo di più ore lavorative e più stress sul posto di lavoro.

Certo, vacanze più lunghe permettono ai lavoratori, ad esempio, di aumentare il tempo passato con i figli. Tuttavia, tale argomento si applica soltanto a una parte dei lavoratori e, a parere del Consiglio federale, non è sufficiente per concedere a tutti per legge sei settimane di vacanze. Inoltre le vacanze sono soltanto uno degli elementi che incidono sulla compatibilità tra lavoro e famiglia: sono altrettanto importanti la creazione di posti a tempo parziale e la flessibilità degli orari di lavoro o degli uffici.

Le differenze settoriali sono riconducibili al fatto che la legge fissa unicamente la durata minima delle vacanze. Ad ogni modo il Consiglio federale non considera deplorevoli tali differenze, ma le vede come l'espressione delle variegate esigenze presenti nei vari settori. Del resto l'iniziativa non muterebbe tali differenze, in quanto prevede soltanto una nuova durata minima delle vacanze, ma nessuna durata massima.

Infine da un confronto delle legislazioni emerge che la Svizzera non ha accumulato un ritardo rispetto ad altri Paesi. Con l'attuale regolamentazione delle vacanze, la Svizzera soddisfa tutti gli impegni di diritto internazionale assunti, in particolare le esigenze della Convenzione pertinente dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Inoltre il diritto svizzero corrisponde a quello dell'Unione europea: entrambi prevedono una durata minima delle vacanze di quattro settimane.

Normativa in vigore

Secondo il diritto vigente (art. 329a Codice delle obbligazioni) i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di vacanze all'anno, cinque se hanno meno di vent'anni. Sono possibili accordi contrattuali più favorevoli per i lavoratori; difatti i contratti collettivi prevedono spesso cinque o addirittura sei settimane di vacanze per i lavoratori più anziani e le persone con anzianità di servizio.

Il Codice delle obbligazioni si applica esclusivamente ai rapporti d'impiego di diritto privato. Le normative della Confederazione e dei Cantoni in materia sono alquanto eterogenee, ma anche nei rapporti di lavoro di diritto pubblico sono frequenti le quattro settimane di vacanze, ossia le cinque o sei settimane per i lavoratori più anziani.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 30.01.2024

Inizio pagina

Abonnarsi ai comunicati

https://www.sem.admin.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-33755.html