Tasso d'interesse massimo del 15 per cento per i crediti al consumo

Berna, 31.05.2002 - Per i crediti al consumo sarà ammesso un tasso d'interesse massimo del 15 per cento. È quanto prevede l'ordinanza concernente la legge federale sul credito al consumo inviata in consultazione questa settimana dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Secondo la legge sul credito al consumo (LCC) adottata dal Parlamento il 23 marzo 2001, il Consiglio federale fissa per via d'ordinanza il tasso d'interesse massimo, tenendo conto dei tassi d'interesse della Banca nazionale determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo. La LCC dispone già che il tasso d'interesse massimo non possa di regola superare il 15 per cento. L'avamprogetto di ordinanza precisa a sua volta che il tasso d'interesse può essere pari al massimo al 15 per cento. L'introduzione di un tasso d'interesse massimo si propone di mettere un freno agli interessi esorbitanti. Esso non ostacola la concessione di crediti da parte di offerenti seri né comporta un rincaro del credito al consumo.

L'ordinanza conferisce inoltre un assetto semplice e informale alla comunicazione con la "Centrale d'informazione per il credito al consumo", la quale crea le premesse necessarie all'esame della capacità creditizia. I creditori comunicano a tale centrale tutti i crediti al consumo concessi e possono far capo alla sua banca dati per ottenere informazioni affidabili sulle condizioni economiche dei consumatori. Due allegati stabiliscono poi quali dati possano essere trattati nell'ambito della procedura di richiamo online e quali creditori possano avvalersi di detta procedura, precisando inoltre la portata del loro diritto d'accesso. L'ordinanza descrive infine le condizioni personali, tecniche ed economiche cui è subordinata l'autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti a titolo professionale.

Maggiore protezione e disciplinamento uniforme

La riveduta legge sul credito al consumo e l'ordinanza d'esecuzione entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2003. I due atti normativi accresceranno la protezione da accensioni di crediti avventate e irresponsabili. I consumatori hanno infatti la possibilità di revocare entro sette giorni un contratto di credito al consumo. Il credito al consumo può inoltre venire concesso soltanto se il reddito del consumatore ne permette il rimborso nel giro di tre anni. I creditori che non ottemperano alle disposizioni di legge perdono il diritto agli interessi e, in casi gravi, anche il prestito concesso. La concessione e la mediazione professionali di crediti sono poi subordinate ad autorizzazione. La nuova LCC conferisce infine uniformità al diritto in materia di credito al consumo, creando così i presupposti necessari affinché in Svizzera le operazioni di credito al consumo siano disciplinate da un'unica base legale.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


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Ultima modifica 30.01.2024

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