Maggiore protezione per i consumatori - Il 1° gennaio 2003, il Consiglio federale mette in vigore la nuova legge sul credito al consumo

Berna, 06.11.2002 - In futuro, chi stipulerà un contratto di credito al consumo, beneficerà di una protezione maggiore. Dal 1° gennaio 2003, Il Consiglio federale mette in vigore la nuova legge sul credito al consumo e l'ordinanza esecutiva. In futuro, le attività legate al credito al consumo potranno nuovamente essere svolte sulla stessa base giuridica in tutta la Svizzera.

La nuova legge sul credito al consumo tutela come finora i consumatori mediante informazioni circostanziate. La novità è che ora i creditori sono obbligati a verificare la capacità di credito. A tal fine essi si sono uniti nell'associazione per la conduzione di un ufficio d'informazione per il credito al consumo (ICC). Da un lato, I creditori annunciano all'ICC tutti i crediti al consumo concessi e, dall'altro, possono consultare la loro banca dati per ottenere informazioni fidate sulla situazione economica dei consumatori. L'ordinanza esecutiva disciplina dettagliatamente quali dati possono essere elaborati anche nella procedura di consultazione on line.

Tasso d'interesse massimo del 15 per cento

Inoltre, è previsto un tasso d'interesse massimo del 15 per cento a tutela dei consumatori, che ha lo scopo di prevenire tassi d'interesse eccessivi. Con il 15 per cento il Consiglio federale ha dichiarato obbligatorio per tutta la Svizzera quel tasso d'interesse che già oggi è valido in sei grandi Cantoni importanti sotto il profilo economico. Il tasso d'interesse massimo del 15 per cento significa semplicemente che il creditore non può richiedere un tasso maggiore al consumatore. Tassi d'interesse minori sono sempre ammessi. La legge sul credito al consumo mira a creare trasparenza e, di conseguenza, permette ai clienti di paragonare le offerte di crediti al consumo.

Protezione dall'assunzione precipitosa di crediti

La possibilità di disdire entro sette giorni il contratto di credito al consumo tutela i consumatori dall'assunzione precipitosa e irresponsabile di crediti. Quando si tratta di minori, il rappresentante legale deve prima approvare per scritto il contratto di credito al consumo. Inoltre, i crediti al consumo possono essere concessi soltanto qualora il reddito dei clienti permetta di rimborsare il credito entro tre anni. I creditori che non osservano la legge perdono gli interessi e, in casi estremi, anche il credito concesso.

Obbligo di autorizzazione

I Cantoni sono obbligati a sottoporre la concessione e la mediazione di crediti al consumo a un obbligo di autorizzazione. Chi intende concedere o mediare crediti al consumo deve godere di buona reputazione e offrire garanzia per una corretta gestione. Il capitale proprio dei creditori deve ammontare almeno a 250 000 franchi oppure corrispondere all'8 per cento dei crediti al consumo concessi. Inoltre, la condizione per ottenere un'autorizzazione è un'assicurazione di responsabilità professionale sufficiente. Le autorizzazioni sono limitate a cinque anni. In questo modo è garantito che in tutti i Cantoni si provveda a esaminare periodicamente se le premesse per l'autorizzazione sono ancora soddisfatte.

Le disposizioni della legge e dell'ordinanza relative all'obbligo di autorizzazione entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2004. In questo modo i Cantoni hanno tempo sufficiente a disposizione per adeguare il loro diritto alle direttive del diritto federale. Le autorizzazioni cantonali già esistenti restano valide fino al 31 dicembre 2005.


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Ultima modifica 30.01.2024

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