Modifiche in vista per la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - Il Consiglio federale invia in consultazione l'avamprogetto di revisione redatto dall'apposita commissione peritale

Berna, 19.12.2002 - La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), entrata in vigore dieci anni or sono, ha dato buoni risultati, fornendo in molti casi un aiuto efficace. Sotto diversi aspetti, la LAV ha tuttavia palesato carenze che ne hanno reso auspicabile la revisione. Mercoledì il Consiglio federale ha perciò inviato in consultazione l'avamprogetto relativo, redatto da un'apposita commissione peritale. La procedura di consultazione si concluderà il 10 aprile 2003.

Benché concepito quale revisione totale, l'avamprogetto si ispira ampiamente al diritto vigente, apportando le modifiche necessarie in numerosi ambiti. Le principali innovazioni dell'avamprogetto riguardano l'istituto della riparazione morale, la cui abolizione era stata proposta da vari Cantoni. La commissione peritale, presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Jean Guinand, propone di mantenerla, in quanto rispondente all'esigenza di riconoscimento sociale della vittima, ma stabilisce nel contempo un tetto massimo, definito in funzione del guadagno annuo assicurato ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Alle vittime e ai loro congiunti possono dunque essere versati, rispettivamente, al massimo 2/3 e 1/3 di detto importo (attualmente, ciò equivale a 71'200 franchi per le prime e a 35'600 franchi per i secondi).

Per arginare i costi (basti pensare che l'anno scorso i Cantoni hanno speso complessivamente circa 8 milioni di franchi in riparazioni morali), i periti propongono inoltre di porre condizioni più restrittive in materia. Il diritto alla riparazione va dunque riconosciuto soltanto se il reato ha cagionato un grave pregiudizio alla vittima, condizionandone per un periodo rilevante la capacità lavorativa, le attività extra professionali o i rapporti interpersonali. La riparazione morale può inoltre essere ridotta o esclusa se la vittima ha contribuito a creare o ad aggravare il pregiudizio (ad es. esponendosi a un rischio).

Proroga dei termini

Il termine utile entro il quale inoltrare la domanda di indennizzo o di riparazione morale viene portato da due a cinque anni. È inoltre previsto un termine più lungo per i fanciulli vittime di reati sessuali o di altri reati gravi.

Aiuto alle vittime di un reato commesso all'estero

L'avamprogetto disciplina anche condizioni e portata dell'aiuto alle vittime di reati commessi all'estero. La commissione peritale è dell'avviso che i consultori debbano prestare aiuto anche alle persone che sono vittima di un reato in occasione di un viaggio all'estero. In materia di indennizzo e di riparazione morale, la commissione propone poi due varianti: l'una esclude il versamento di tali prestazioni pecuniarie, l'altra lo subordina alla condizione che, al momento del reato, la vittima fosse domiciliata in Svizzera da almeno cinque anni.

Contributi federali controversi

Un'ampia maggioranza della commissione ritiene che la Confederazione dovrebbe stanziare maggiori risorse finanziarie a favore dell'aiuto alle vittime. A tal fine, propone che la Confederazione versi ai Cantoni delle indennità, a compensazione dell'aiuto fornito dai consultori cantonali e delle spese sostenute dai Cantoni per gli indennizzi e le riparazioni morali, prevedendo nondimeno che l'importo di tali indennità non superi il 35 per cento delle spese cantonali. Nella lettera d'accompagnamento indirizzata ai partecipanti alla consultazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) rileva tuttavia come tali indennità siano in contrasto con l'impostazione della nuova perequazione finanziaria, con la quale si intende svincolare da utilizzi specifici il finanziamento federale a favore dei Cantoni.

La revisione della LAV concerne soltanto due dei tre pilastri su cui poggia l'aiuto alle vittime, vale a dire la consulenza a favore degli interessati, da un lato, e l'indennizzo e la riparazione morale dall'altro. Il terzo pilastro, la protezione della vittima nel procedimento penale, è stato analizzato dal rapporto intermedio inviato in consultazione lo scorso anno unitamente all'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero. La commissione peritale propone di traslare nel Codice di procedura penale le norme speciali a tutela della vittima, rinunciando a disciplinare tale questione all'interno della LAV.


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Ultima modifica 30.01.2024

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